Secondo la Legge dello Stato N. 96 del 20/02/2006, Disciplina dell'Agriturismo, per agriturismo si intende un'attività di ricezione e ospitalità esercitata da imprenditori agricoli nell'ambito della propria azienda e in rapporto con le attività agricole di coltivazione del fondo, di silvicoltura e allevamento di animali.
Oltre alle attività dirette di cura e sviluppo, dal medesimo imprenditore agricolo sono praticate anche le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazioni e dall'allevamento degli animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola.
Se ne deduce, quindi, che gli agriturismi in Umbria sono anzitutto delle aziende agricole in pieno esercizio e che l'apertura al pubblico è soltanto un aspetto della loro attività, pertanto quando si decide di soggiornare o di pranzare in un agriturismo dell'Umbria è bene tener presente la normativa vigente anche secondo ciò che delinea la Legge Regionale N. 28 del 14/08/1997, Disciplina delle attività agrituristiche con Testo aggiornato il 07/06/2000.
Rientrano nelle attività agrituristiche:
- Dare alloggio e ospitalità nei locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo e negli edifici (o in parti di essi) non più necessari alla conduzione dell'azienda, in cui devono essere presenti tutti i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione civile, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati. Gli interventi consentiti sono quelli di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo previsti dalle norme urbanistiche in vigore e devono rispettarne le caratteristiche architettoniche e strutturali, utilizzando materiali analoghi che mantengano l'aspetto tipico delle costruzioni rurali umbre. Qualora la proprietà ne sia sprovvista, sono utilizzabili gli edifici ubicati in terreni situati nello stesso comune o in un comune limitrofo, purché l'edificio sia strettamente connesso con l'attività agricola svolta.
- Dare ospitalità in aree attrezzate all'aperto purché provviste di servizi essenziali.
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Preparare e somministrare pasti e bevande, comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, costituiti per almeno i 2/3 da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali. I prodotti aziendali, benché lavorati e trasformati anche presso strutture cooperative esterne a cui l'operatore agrituristico aderisce, devono comunque essere prevalenti rispetto a quelli locali e regionali. Sono altresì consentiti la degustazione e l'assaggio di prodotti aziendali e della gastronomia locale e regionale.
- La vendita diretta di prodotti alimentari dell'azienda ricavati anche attraverso lavorazione esterna e di prodotti artigianali tipici di manifattura propria.
- L'allevamento di cavalli a scopo di agriturismo equestre e di altre specie zootecniche, ittiche o faunistiche anche per attività sportive e ricreative svolte in azienda.
- L'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di tutela dell'ambiente e sportive, in particolare quelle collegate agli usi e alle tradizioni locali, utilizzando le strutture presenti in azienda ed in relazione alle attività svolte.
Le aziende i cui titolari dichiarino di somministrare esclusivamente cibi e bevande costituiti da prodotti vegetali, devono offrire esclusivamente tali cibi e sono esentati dal disporre di animali.
L'autorizzazione comunale dovrà contenere esplicitamente tale specificazione e nell'azienda dovrà essere esposto l'apposito cartello, la cui mancata esposizione comporta la revoca dell'autorizzazione.
La capacità ricettiva massima dell'agriturismo è di trenta posti letto, sia che l'attività si svolga su uno o più fabbricati. Le camere devono avere sufficiente aerazione e illuminazione, e le pareti devono essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato.
Le piscine annesse alle strutture agrituristiche, e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate solo dagli alloggiati della struttura, sono considerate ad uso privato, fino ad una superficie di 160 mq.
I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni posto letto autorizzato e deve essere assicurata una superficie minima di 1,5 mq. per ogni posto a sedere, salvo che per le aree agrituristiche individuate nel programma regionale in cui è consentita la sola somministrazione dei pasti. Questo limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda.
La prima colazione agli alloggiati è compresa nel servizio ricettivo, può essere quindi somministrata da tutte le aziende agrituristiche nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e non è vincolata all'uso esclusivo di prodotti aziendali.
Servizi minimi e norme igienicosanitarie negli agriturismo in Umbria