Servizi minimi e norme igienicosanitarie

- Bella Umbria

Servizi minimi e norme igienicosanitarie

Disciplina di qualità per l'accoglienza nell'agriturismo in Umbria

Nell'ambito degli alloggi agrituristici devono essere assicurati i seguenti servizi:

  1. cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana, e comunque all'arrivo di nuovi ospiti;
  2. pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se lasciata alla cura del cliente, l'agriturismo deve mettere a disposizione del cliente l'attrezzatura necessaria;
  3. un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo; una linea telefonica con apparecchio di uso comune;
  4. una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; e nel caso di ospitalità in appartamenti dovrà essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di essi.
Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche devono essere applicati i seguenti criteri:
  1. fino a dieci posti letto (e compatibilmente con la tipologia del fabbricato), negli interventi di ristrutturazione devono essere resi accessibili ai disabili i locali destinati all'attività agrituristica situati al piano terra;
  2. oltre i dieci posti letto si applicano le disposizioni previste dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) , dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Norme igienico­sanitarie alimentari
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283, Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso in cui l'agriturismo somministri pasti e bevande esclusivamente alle persone alloggiate, le strutture necessarie alla preparazione dei pasti possono essere le stesse che sono previste per una cucina di civile abitazione purché adeguate al numero degli alloggiati.
La conservazione degli alimenti deperibili deve essere effettuata sotto la diretta responsabilità del titolare dell'azienda agrituristica nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitario. Nella cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare, in tempi separati, pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture, prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 kg. per ciascun prodotto.
Per una produzione di quantitativi superiori e di altri prodotti, comprese le carni macellate, è obbligatorio l'uso di un laboratorio specifico a norma di legge per ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti.
La macellazione degli animali e la trasformazione delle loro carni non è consentita tranne che, ad uso familiare, per i suini ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di vigilanza sanitaria delle carni n. 3298/1928.
La macellazione in azienda è invece consentita per i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata nel rispetto della normativa vigente.

Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori
Qualora nell'ambito dell'azienda non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area per un numero massimo di sei piazzole elevabile a dieci nei "centri servizi" e nelle aziende condotte in forma associata, attrezzate in modo che sia assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.
Quando il recupero di fabbricati rurali non consenta di raggiungere trenta posti letto, è consentita un'area per un massimo di tre piazzole.
I servizi igienici, realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona, devono comprendere almeno un WC, una doccia e un lavabo ogni tre piazzole, e devono essere distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico.
Le piazzole non possono essere pavimentate, la superficie di ciascuna piazzola non può superare i 40 mq e l'eventuale ombreggiamento deve essere realizzato esclusivamente con alberi e arbusti.

Legislazione di riferimento:
Legge dello Stato N. 96 del 20/02/2006, Disciplina dell'Agriturismo
Legge Regionale N. 28 del 14/08/1997, Disciplina delle attività agrituristiche con Testo aggiornato il 07/06/2000



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